A cura dell’Avv. Rosa Iorio

Nell’ambito di un divorzio giudiziale il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano determinato l’ammontare dell’assegno divorzile dovuto dal marito alla moglie tenendo in considerazione la disponibilità economica dell’uomo e la durata del matrimonio, escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione. I giudici di merito si erano, infatti, attenuti al dato letterale dell’art. 5 della L. 898 del 1970 senza dare alcun rilievo al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per ben sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.

L’art. 5, com’è noto, fa riferimento ad una pluralità di elementi in relazione alla durata del matrimonio senza, però, menzionare l’eventuale periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello ricorreva per cassazione l’avente diritto e la Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria n. 30671 del 18.10.2022, ha espresso una nuova visione della convivenza intesa come un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento, sia nei dati statistici che nella percezione delle persone, dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

In detto provvedimento è stato anche precisato che il riconoscimento di una sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista, rende meno coerente il mantenimento di una distinzione tra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza. Pertanto, a parere della Corte,  non è dissimile la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Per tale ragione, visto il potenziale rilievo della questione, la Corte ha rimesso la valutazione al Primo Presidente circa la sottoposizione del caso alle Sezioni Unite che sono state chiamate a fornire una risposta al seguente quesito: è rilevante  la durata della convivenza  prematrimoniale per la determinazione  dell’assegno divorzile?

Cassazione Civile, sez. I, 18.10.22, n. 30671”