Dopo che il 22 aprile ultimo scorso il relativo DDL n. 1504 di modifica della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato approvato in via definitiva alla Camera, il testo della legge 6 maggio 2015, n. 55 sul c.d. divorzio breve è finalmente arrivato in Gazzetta Ufficiale (GU n.107 del 11-5-2015) ed entrerà in vigore, successivamente al rispetto del periodo di vacatio legis, il prossimo 26 maggio 2015, cioè due settimane esatte dopo l’uscita del testo finale.

Queste le principali novità contenute nel testo di legge:

  • per i casi di separazione giudiziale:  viene ridotto da 3 anni a 12 mesi il periodo di separazione ininterrotta che necessariamente deve intercorrere tra i coniugi prima che ciascuno di essi sia legittimato a chiedere il divorzio;
  • per i casi di separazione consensuale: viene ridotto da 3 anni a 6 mesi il periodo di separazione ininterrotta che necessariamente deve intercorrere tra i coniugi prima che ciascuno di essi sia legittimato a chiedere il divorzio (periodo questo disposto anche per le ipotesi di separazioni inizialmente giudiziali ma successivamente mutatesi in separazioni consensuali);
  • in tema di separazione dei beni: i momento nel quale viene fissato lo scioglimento del regime di comunione dei beni, con passaggio al regime di separazione dei beni, non è più legato al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale o all’omologazione dell’accordo di separazione consensuale, bensì, nel caso di separazione giudiziale, al provvedimento interinale a mezzo del quale il giudice autorizza i coniugi a vivere separati (prevedendosi, a tal fine che l’ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati debba essere comunicata ufficializzale dello stato civile affinché provveda all’annotazione dello scioglimento della comunione) oppure, nel caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, dinanzi al Presidente del Tribunale, purché omologato.

Da ultimo la norma di legge è chiara nell’affermare come le disposizioni di cui sopra si applichino  anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima, ancorché il procedimento di separazione che ne costituisca il presupposto risulti ancora pendente.

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                                                                                                                      Avv. Alessandro Alessio
                                                                                                                       a.alessio@asepartners.it